- Crediti IRPEF/IRES/IRAP maturati nell’anno 2019 e superiori a 5.000 € potranno essere compensati solamente dopo la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; questa limitazione può creare non poche difficoltà finanziare per contribuenti che di regola presentano crediti tributari elevati (ad es. liberi professionisti con ritenuta e simili); le sanzioni previste in caso di compensazione indebita sono molto elevate; divieto di utilizzare crediti in compensazione in caso di provvedimento di cessazione partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate e in caso di esclusione dall’elenco VIES
- I committenti che affidano un appalto ad un’impresa, sono tenuti a versare le ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati direttamente nell’opera/servizio; questo vale sia per le ritenute sul costo del lavoro dell’impresa appaltatrice che per gli eventuali subappaltatori; l’impresa esecutrice, in pratica, deve mettere mensilmente a disposizione del committente la somma necessaria per permettere a quest’ultimo il versamento delle trattenute su retribuzioni tramite modello F24; l’applicazione pratica di questo nuovo sistema di versamento dei contributi appare alquanto complessa; DISCIPLINA COMPLETAMENTE RIVISTA, vale ora solamente per affidamento lavori ad un impresa superiori a 200.000 € annui, deve essere prevalente l’utilizzo di manodopera presso le sedi del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo; il versamento è effettuato dall’impresa appaltatrice che deve consegnare al committente i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera; la norma rimane comunque complessa nella sua applicazione pratica
- Il reverse charge è stato esteso a contratti di appalto e subappalto caratterizzati da prevalenza di manodopera presso la sede del committente e con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo; la disposizione necessita di approvazione da parte dell’UE
- Il limite all’utilizzo del contante è abbassato a 2.000 € a partire dal 01/07/2020 e a 1.000 € a partire dal 01/01/2022
- La cd. lotteria degli scontrini prevede l’obbligo per gli esercenti di acquisire il codice fiscale dei clienti privati che lo richiedono e di trasmettere questi dati abbinati allo scontrino di acquisto all’Agenzia delle Entrate; in caso di rifiuto da parte dell’esercente sono previste sanzioni da 100 a 500 €; in sede di conversione l’operatività di questa norma è stata differita al 01/07/2020
- Sono previsti premi per l’utilizzo di mezzi di pagamento elettronici; le modalità di attuazione sono demandate all’Agenzia delle Entrate
- È previsto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni con bancomat/carta di credito/carta di debito a favore di esercenti attività d’impresa/lavoratori autonomi con fatturato inferiore a 400.000 €; spetta per commissioni dovute dal 01/07/2020 in poi per operazioni nei confronti di consumatori finali
- Per gli esercenti che non accettano pagamenti con bancomat/carta di credito/carta di debito, a partire dal 01/07/2020 è prevista una sanzione di 30 € + 4% del valore della transazione rifiutata
- Il versamento della prima o unica rata per l’adesione alla rottamazione-ter è stato prorogato dal 31/07/2019 al 30/11/2019
- Il cd. Esterometro diventa trimestrale (non più mensile)