“Decreto semplificazioni” – alcune importanti novità (per dettagli rivolgersi al ns. Studio)
Decorrenza delle disposizioni: 13/12/2014, se non specificato diversamente
– dal 2015 l’Agenzia delle Entrate consegnerà entro il 15/04 a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati il modello 730 precompilato; il contribuente può accettare, modificare/integrare o rifiutare il modello precompilato
– è stato soppresso l’obbligo di presentare il modello IRE per lavori di riqualificazione energetica che proseguono per più periodi d’imposta
– sono state introdotte semplificazioni per il rimborso di crediti IVA
– dal 2015 i crediti da modello 730 rimborsati a dipendenti/percipienti e le ritenute/imposte sostitutive versate in eccesso dovranno essere compensati con modello F24
– l’intenzione di applicare i regimi di trasparenza, consolidato, tonnage tax e IRAP con “metodo fiscale” non dovranno più essere comunicati preventivamente
– il periodo di monitoraggio per le società in perdita sistematica passa da tre a cinque anni
– dal 2015 sarà obbligo dell’esportatore abituale comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento, e non più del fornitore; l’esportatore dovrà consegnare al fornitore o in Dogana la dichiarazione d’intento con ricevuta telematica, il fornitore a sua volta dovrà riepilogare i dati nel mod. IVA
– la Comunicazione Black-list avrà d’ora in poi cadenza annuale, non più trimestrale o mensile, e la soglia delle operazioni da comunicare passa da 500 € a 10.000 €
– non sarà più necessario attendere il 31esimo giorno successivo alla richiesta di iscrizione al VIES per effettuare operazioni intra-UE; è prevista però la cancellazione automatica dal VIES per soggetti che non presentano modelli Intra per quattro trimestri consecutivi
– la comunicazione da parte di agenti/rappresentanti con dipendenti per l’applicazione della base imponibile ridotta per calcolare la ritenuta è d’ora in avanti permanente e non dovrà più essere trasmessa ogni anno
– è stata soppressa la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente riguardanti il rapporto di subappalto
– l’estinzione della società ai fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione tributi, ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese
– sono cambiati alcuni aspetti relativamente alla responsabilità di liquidatori e/o soci di soggetti IRES (per dettagli rivolgersi al ns. Studio)
– diventa detraibile l’IVA relativamente a spese di rappresentanza sostenute per l’acquisto di beni (es. regali per clienti) con costo unitario non superiore a 50 € (in luogo del limite di 25,82 €)